Docfa 3.0 - Preparazione Elaborati Planimetrici

  1. Con l'introduzione del Docfa 3.0 va in pensione definitivamente il Modello EP1 dichiarato Inutile. Il modello EP2 è stato rinominato semplicemente EP e può essere sia in formato A4 che A3. Anche il modello EP3 non va più usato perché viene gestito all'interno del Docfa 3.0 con la funzione "Elenco dei Subalterni".


  2. La preparazione degli elaborati planimetrici segue una procedura molto simile alla preparazione delle planimetrie. Occorre quindi stampare o disegnare su carta o lucido l'elaborato e quindi fare la scansione oppure esportare un file .DWG o .DXF da far leggere al Docfa 3.0.
    Chiaramente non occorre creare i Poligoni nel Layer Docfa_Poligoni


  3. Gli elaborati planimetrici sono obbligatori nei seguenti casi:

    1. denuncia di nuova costruzione quando siano presenti due o più unità immobiliari aventi porzioni e/o dipendenze in comune;
    2. denunce di unità in corso di costruzione quale che sia il numero di u.i. anche se non sono presenti parti comuni;
    3. denunce di variazione qualora l'elaborato sia già presente agli atti dell'ufficio ovvero quando si costituiscono beni comuni censibili e beni comuni non censibili.


  4. L'elaborato planimetrico può essere omesso nel caso siano presenti solo corti di proprietà esclusiva di ogni singola unità immobiliare, le quali devono essere rappresentate graficamente per intero nella corrispondente planimetria;

  5. Le categorie fittizie (F1, F2, etc), vanno individuate esclusivamente nell'elaborato planimetrico;

  6. Le parti comuni (cortili, ingressi, vani scale, centrale termica, etc) devono essere indicate, in modo completo, solo nell'elaborato planimetrico;

  7. Le corti comuni ed i beni comuni non censibili, (vani scala, le lavanderie, le centrali termiche etc…) indicati nel modello EP vanno rappresentati interamente, evitando interruzioni della linea di confine;

  8. Qualora si debba variare un elaborato planimetrico già depositato agli atti, si possono ripresentare le sole pagine variate;

  9. I beni comuni non censibili (vano scala, centrale termica …) ed i beni comuni censibili (garage condominiale, cantina condominiale, alloggio del portiere …), indicati nell'elenco subalterni, devono essere chiaramente definiti nella loro destinazione e nel loro abbinamento agli identificativi principali (…comune ai sub…);

  10. l'elaborato planimetrico a seguito di tipi di frazionamento, per espropri relativi a strade, ferrovie e canali deve essere ripresentato qualora sia già agli atti, mentre può esserne omessa la presentazione qualora non sia presente. In entrambi i casi non è comunque obbligatoria la ripresentazione delle planimetrie;

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